Capo II
Art. 13 novies
32 / 37Sanzioni amministrative accessorie
In vigore dal 29 mag 2026
1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli , commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all', la confisca non è disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all', comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui agli , comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, è disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui agli , comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
Storico versioni
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