Art. 11 · Pesca in zone e tempi vietati
Capo II

Art. 11

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Pesca in zone e tempi vietati

In vigore dal 29 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi: a) pesca in aree marine protette; b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata; c) quando la navigazione è iniziata in tempi vietati. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attività di pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-11