Art. 4
4 / 4Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
In vigore dal 22 feb 2012
Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;».
2. All'articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.».
3. L'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.».
4. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.».
5. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 114-undecies
Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
6. L'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 114-duodecies
Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.».
7. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».
8. All'articolo 114-quaterdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Cancellieri, Ministro dell'interno
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;230#art-4