Art. 2 · Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

Art. 2

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Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

In vigore dal 22 feb 2012
1. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.». 2. All'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «addebitare» è sostituita dalla seguente: «richiedere»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».
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