Art. 2 · Comunicazione dei dati

Art. 2

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Comunicazione dei dati

In vigore dal 21 feb 2012
1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all', a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all', sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo , con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all', comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229#art-2