Art. 8
8 / 11Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti
In vigore dal 21 feb 2012
Linee guida standardizzate
per la valutazione degli investimenti
1. I Ministeri predispongono linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento.
2. Le linee guida definiscono, in particolare, i criteri e le procedure per la valutazione ex ante di cui agli , per la selezione degli interventi da includere nel Documento di cui all', per la valutazione ex post di cui all' e per il coinvolgimento degli Organismi di cui all' nelle predette attività.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida. Il medesimo decreto prevede altresì uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto è condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono al CIPE per la relativa presa d'atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;228#art-8