Art. 6
6 / 11Valutazione ex-post delle opere
In vigore dal 21 feb 2012
1. I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attività di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilità delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione.
2. Le attività di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:
a) oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali;
b) obiettivo della valutazione è misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonché l'economicità e l'efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, può essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione;
c) la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere.
3. La Terza Sezione del Documento contiene:
a) l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all';
b) la descrizione delle attività valutative che saranno poste in essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse;
c) gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e già collaudate e fruibili;
d) gli esiti di valutazioni ex post su opere già collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti;
e) ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione;
f) l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere;
g) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;228#art-6