Capo IV
Art. 25
25 / 36Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito
In vigore dal 15 gen 2012
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purchè siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dalla stazione appaltante, in conformità degli , o a tenere conto di esigenze ambientali o sociali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-25