Art. 20 · Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Capo III

Art. 20

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Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

In vigore dal 15 gen 2012
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, del codice, possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, anche i seguenti criteri di valutazione: a) l'interoperabilità; b) le caratteristiche operative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-20