Art. 14 · Sicurezza dell'approvvigionamento
Capo II

Art. 14

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Sicurezza dell'approvvigionamento

In vigore dal 15 gen 2012
1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare: a) la capacità dell'offerente di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito dei prodotti e servizi oggetto del contratto; b) l'organizzazione e ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente, ai fini del presente articolo; c) la predisposizione e mantenimento della capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari della stazione appaltante dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare; d) la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto; e) le misure atte a consentire alla stazione appaltante la manutenzione dei prodotti e servizi oggetto del contratto qualora l'operatore economico non sia più in grado di provvedere in proprio; f) ulteriori misure e requisiti che, in ragione della natura, dell'impiego dei beni, servizi o lavori e della finalità dell'appalto, siano ritenuti necessari dalla stazione appaltante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;208#art-14