Art. 9 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 9

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 dic 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;202#art-9