Capo IV
Art. 20
20 / 20Disciplina transitoria
In vigore dal 10 dic 2011
1. Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale prevista dall', comma 1, lettera b) e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle università, in occasione della predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui all', comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli .
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione annuale».
3. Quanto previsto al comma 5 dell' non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal comma 3, lettera a) dell' della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-20