Art. 18 · Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale
Capo III

Art. 18

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Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale

In vigore dal 10 dic 2011
Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale 1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della gestione commissariale. 2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il risultato della gestione commissariale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-18