Art. 16 · Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro
Capo III

Art. 16

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Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro

In vigore dal 10 dic 2011
Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro 1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina i documenti contabili dell'università ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'università, il relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione. 2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalità di soddisfacimento degli stessi. 3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalità di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, seguendo i criteri definiti all', comma 1 e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di esclusione. 4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, è trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalità previste dall', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-16