Capo I
Art. 1
1 / 20Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 dic 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l', comma 1, lettera b), secondo periodo, che prevede meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei, nonché l', comma 4, lettere g), h), i);
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l', commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e della VII Commissione della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2 agosto 2011, nonché della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2011;
Considerato che la 5ª Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonché i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all', comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.
2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a tutte le università statali italiane, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-1