Art. 5 · Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo.

Art. 5

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Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 7 del regolamento in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo.

In vigore dal 30 nov 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove sugli animali in violazione dell', paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua prove su primati non umani, in violazione dell', paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua prove sugli esseri umani, in violazione dell', paragrafo 3, del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 euro a 150.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-5