Art. 4 · Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele.

Art. 4

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Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6, 8 e 49 del regolamento in materia di informazioni su sostanze e miscele.

In vigore dal 30 nov 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi di identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili sulle sostanze o sulle miscele stabilito dagli del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'utilizzatore a valle o il soggetto che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato che nelle ipotesi previste dall', paragrafo 2, del regolamento, non esegue, ovvero esegue in modo difforme le prove ivi prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle che non si conforma alle prescrizioni poste dall', paragrafo 5, del regolamento, entro il termine ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o il soggetto che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato di una sostanza o di una miscela che non ottempera, ovvero ottempera in modo difforme, agli obblighi di raccolta, e di messa a disposizione delle informazioni imposti dall'articolo 49, paragrafo 1, primo periodo, e paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186#art-4