Art. 3
3 / 4Norme finali
In vigore dal 30 nov 2011
1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-19;185#art-3