Capo III
Art. 33
33 / 35Sanzioni
In vigore dal 20 nov 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell' senza l'autorizzazione regionale di cui all'; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;
b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell' in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all';
c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni previste dall';
d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall', commi 1, 5 e 6;
e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall', commi 1 e 3;
f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall', comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all', comma 3, per l'acqua di sorgente;
g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all';
h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicità dall', commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria è soggetto chi effettua pubblicità di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall', comma 2.
2. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-33