Art. 28 · Importazione e riconoscimento
Capo II

Art. 28

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Importazione e riconoscimento

In vigore dal 20 nov 2011
1. È consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute. 2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli ; in tale caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-28