Art. 23 · Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Capo II

Art. 23

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Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 30 nov 2011
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' deve in particolare essere accertato che: a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all', comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-23