Art. 22 · Immissione in commercio
Capo II

Art. 22

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Immissione in commercio

In vigore dal 20 nov 2011
1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell' è subordinata ad autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all', tenendo conto delle operazioni consentite dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-22