Art. 21 · Riconoscimento
Capo II

Art. 21

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Riconoscimento

In vigore dal 20 nov 2011
1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della salute ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'. 2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la località ove essa sgorga e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all', comma 1, lettere b), c), d) ed e). 3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. 4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. 5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all', comma 1, lettere c) e d); esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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