Art. 14 · Importazione di acque minerali naturali
Capo I

Art. 14

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Importazione di acque minerali naturali

In vigore dal 20 nov 2011
1. È consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. 2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli ; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli purchè l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.
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