Capo I
Art. 12
12 / 35Etichettatura
In vigore dal 20 nov 2011
1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all';
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all', comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all', comma 1, lettere c) e d);
l) le eventuali controindicazioni.
2. Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:
a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 500 mg/l;
b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 50 mg/l;
c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, è superiore a 1500 mg/l;
d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;
e) «solfata», se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;
f) «clorurata», se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;
g) «calcica», se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;
i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;
l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;
m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;
n) «sodica», se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;
o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l;
p) «microbiologicamente pura».
3. Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:
a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.
4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:
a) può avere effetti diuretici;
b) può avere effetti lassativi;
c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;
d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
f) può favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, semprechè dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
h) le eventuali indicazioni per l'uso.
5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all' di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette.
7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-12