Art. 10 · Denominazione
Capo I

Art. 10

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Denominazione

In vigore dal 20 nov 2011
1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali. 2. Il nome di una determinata località può fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località. 3. È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale. 4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176#art-10