Art. 35 · Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Capo VII

Art. 35

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Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 5 ott 2011
1. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». 2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 3. All'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti: «16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all', comma 1, lettera aa), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO 2. 16-ter. L'autorità competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO 2.». 4. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 7-bis) è inserito il seguente: «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.». 5. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, il punto 9) è sostituito dal seguente: «9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km; per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e; per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO 2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.». 6. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 17) è aggiunto il seguente: «17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 7. All'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo la lettera af) è inserita la seguente: «af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.». 8. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO 2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;». 9. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente: «n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;». 10. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 6.8 è aggiunto il seguente: «6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.». 11. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 12-bis è aggiunto il seguente: «12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».
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