Capo I
Art. 3
3 / 39Definizioni
In vigore dal 10 dic 2023
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) stoccaggio geologico di CO2: l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni;
a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;
b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;
c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2,
della sua proiezione in superficie, nonché degli impianti di superficie e di iniezione connessi;
d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti;
e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioè le formazioni di confinamento secondario;
f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO2 dal complesso di stoccaggio;
g) unità idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione può essere misurata e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;
h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per
mezzo di attività di indagine del sottosuolo, che può includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;
i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;
l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;
m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio e che specifica le
condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;
n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;
o) flusso di CO2: un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2;
p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
q) pennacchio di CO2: il volume di CO2 diffuso nella formazione geologica;
r) migrazione: lo spostamento di CO2 all'interno del complesso di stoccaggio;
s) irregolarità significativa: un'irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;
t) rischio significativo: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità del presente decreto;
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarità significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di
CO2 dal complesso di stoccaggio;
v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato;
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità;
aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all' del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-3