Capo IV
Art. 27
29 / 39Disposizioni finanziarie
In vigore dal 21 ago 2024
1. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli: 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalità, almeno ogni due anni.
2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi dell', comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria.
3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attività di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell' della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.
4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attività.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-27