Art. 23 · Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura
Capo IV

Art. 23

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Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura

In vigore dal 5 ott 2011
1. Le attività di chiusura di un sito di stoccaggio di CO 2 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata. 2. Un sito di stoccaggio è chiuso: a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte; b) su richiesta motivata del gestore; c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell', commi 3 e 4. 3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera a) o b), e fino al trasferimento della responsabilità del sito ai sensi dell', il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304 a 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione. 4. Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato ai sensi dell', comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell', comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera a) o b), del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura è: a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici; b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione territorialmente interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura. 5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera c), il Ministero dello sviluppo economico è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 4 del presente articolo. 6. I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 5 sono a carico del gestore che vi fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell' e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-23