Art. 17 · Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio
Capo III

Art. 17

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Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio

In vigore dal 23 lug 2016
1. Il gestore comunica nelle forme previste dall', comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio. 2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto. 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni. 3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la regione territorialmente interessata, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione; b) se le comunicazioni di cui all' o le ispezioni effettuate a norma dell' mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative; c) in caso di violazione dell', comma 3, del presente decreto; d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'. 4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO2 ai sensi dell' oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell', comma 6, a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all', comma 2, e degli . 5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO2 è gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell' e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-17