Art. 16 · Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea
Capo III

Art. 16

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Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea

In vigore dal 8 feb 2024
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell', comma 3, secondo periodo, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area. 3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica è integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente. 4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è rilasciato dalla competente autorità secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia. 5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui all', comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa. 6. La regione rende l'intesa nel termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. 7. Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della autorizzazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni. 8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all' è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. 9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione. 10. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea. 11. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione. 12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-16