Capo III
Art. 15
17 / 39Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio
In vigore dal 5 ott 2011
1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO 2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO 2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell';
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell' e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell';
f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO 2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell';
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all';
h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell';
i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell', prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-15