Capo III
Art. 12
14 / 39Autorizzazioni allo stoccaggio
In vigore dal 10 dic 2023
1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO2 sono soggette a preventiva autorizzazione.
2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.
3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dall'allegato III.
4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione.
4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell', a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.
5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO2.
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato.
7. In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181.
9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO2 e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio, così come individuate nella domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all', sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-12