Art. 7
7 / 18Obbligo di indagine
In vigore dal 21 ott 2011
1. L'inchiesta di sicurezza è avviata obbligatoriamente quando un sinistro marittimo molto grave presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) si verifichi con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;
b) si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato quali definite nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro;
c) incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.
2. In caso di sinistri gravi l'organismo investigativo effettua una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell'evento finalizzata a determinare l'attivazione formale di una inchiesta di sicurezza. Qualora l'organismo investigativo ritenga di non avviare un'inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato II del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente marittimo l'organismo investigativo decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base ai criteri di cui al comma 4.
3. L'inchiesta di sicurezza è avviata entro il termine più breve possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro i due mesi successivi.
4. Nelle decisioni di cui al comma 2 l'organismo investigativo tiene conto della gravità del sinistro o dell'incidente marittimo, del tipo di nave ovvero di carico interessato e della possibilità che i risultati dell'inchiesta di sicurezza siano tali da consentire un'efficace attività di prevenzione di analoghi futuri sinistri e incidenti.
5. Fermo restando quanto previsto all', comma 7, ed all', commi 1 e 2, l'Organismo investigativo sui sinistri marittimi determina criteri e modalità pratiche dell'esecuzione delle inchieste di sicurezza, cooperando con gli organi omologhi degli altri Stati che possono vantare un fondato e motivato interesse, sulla base di metodi in linea con le finalità proprie del presente provvedimento ed all'esclusivo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-7