Art. 3 · Definizioni

Art. 3

3 / 18

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2011
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849 dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997; b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione contenuta nella circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO del 18 dicembre 2008; c) traghetto RO-RO: le navi di cui alla definizione contenuta nell' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; d) unità veloce da passeggeri: le unità veloci di cui alla definizione contenuta nell' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE; e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui alla definizione contenuta nella risoluzione A.861 dell'assemblea dell'IMO e nella risoluzione MSC.163 del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO; f) raccomandazione in materia di sicurezza: qualsiasi proposta formulata, anche ai fini di registrazione e controllo: 1) dall'organismo inquirente di cui all', o dall'organismo inquirente dello Stato estero che in forza di preventivi accordi con l'Amministrazione svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta; 2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate; g) organismo investigativo: l'organismo investigativo sui sinistri marittimi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all' del presente decreto; h) investigatore: persona fisica, appartenente all'Organismo investigativo preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine o di parte di essa; i) consulente: persona fisica non appartenente all'organismo investigativo, iscritto all'elenco degli esperti di cui all', comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo, di cui può avvalersi l'organismo investigativo. 2. Ai fini del presente decreto, le seguenti espressioni, vanno intese secondo le definizioni contenute nel codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: a) sinistro marittimo; b) sinistro molto grave; c) incidente marittimo; d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo; e) Stato che dirige l'inchiesta; f) Stato titolare di interessi rilevanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-3