Art. 16 · Disposizioni finanziarie

Art. 16

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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