Art. 10 · Sistema di cooperazione permanente

Art. 10

10 / 18

Sistema di cooperazione permanente

In vigore dal 21 ott 2011
1. L'organismo investigativo partecipa alla realizzazione di un sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri al fine di individuare metodi e procedure diretti a migliorare le attività di investigazione, favorendo il perseguimento degli obiettivi del presente decreto. 2. L'organismo investigativo, allo scopo di attuare il sistema di cooperazione permanente, svolge la necessaria attività di raccordo con le istituzioni dell'UE e con i corrispondenti Organismi degli altri Stati membri, in particolare per delineare le migliori procedure e modalità per consentire: a) la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per l'indagine tecnica sui relitti e sull'attrezzatura delle navi o su altri oggetti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza nonché l'estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR e in altri dispositivi elettronici; b) la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche per l'esecuzione di compiti specifici; c) l'acquisizione e la condivisione di informazioni utili per analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario; d) la redazione di principi comuni per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di indagine al progresso tecnico e scientifico; e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all', anche in relazioni con i Paesi terzi; f) l'organizzazione, ove opportuno, di attività di formazione utili per gli inquirenti; g) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dal presente decreto; h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza; i) l'uso adeguato degli avvisi urgenti di cui all', comma 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-10