Art. 7 · Sistema di gestione della qualità e valutazione interna

Art. 7

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Sistema di gestione della qualità e valutazione interna

In vigore dal 20 ott 2011
1. Entro il 17 giugno 2012 l'Amministrazione sviluppa, attua e mantiene un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle sue attività in quanto Stato di bandiera. Tale sistema è certificato conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili. 2. Qualora, sulla base dei resoconti delle attività ispettive svolte nei confronti delle navi di bandiera pubblicati nella relazione annuale del protocollo di intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Amministrazione figuri nella «lista nera» ovvero, per due anni consecutivi, nella «lista grigia», entro i quattro mesi successivi alla pubblicazione del resoconto annuale del MOU di Parigi, presenta una relazione alla Commissione con la quale si individuano ed analizzano le cause e le ragioni principali delle deficienze e delle non conformità rilevate a bordo delle navi di bandiera.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164#art-7