Art. 6 · Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO

Art. 6

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Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO

In vigore dal 20 ott 2011
Procedura di valutazione e controllo da parte dell'IMO 1. Con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata all'IMO, l'Amministrazione si sottopone ad una attività di auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attività di auditing sono pubblicati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela della privacy e delle informazioni riservate. 2. Non si applica quanto previsto dal comma 1 a decorrere dal 17 giugno 2017, ovvero prima di tale data, qualora sia entrato in vigore un sistema obbligatorio di audit degli Stati membri dell'IMO.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164#art-6