Art. 5
5 / 9Accesso alle informazioni sulle navi di bandiera nazionale
In vigore dal 20 ott 2011
Accesso alle informazioni sulle navi
di bandiera nazionale
1. Ai fini del presente decreto l'Amministrazione rende disponibili alle amministrazioni omologhe degli Stati membri le seguenti informazioni concernenti le navi di bandiera nazionale:
a) elementi di identificazione e riconoscimento della nave;
b) date delle visite di controllo, comprese eventualmente quelle addizionali e supplementari e date degli audit;
c) identificazione degli organismi riconosciuti cui è demandata l'attività di certificazione e classificazione della nave;
d) identificazione dell'autorità competente che ha ispezionato la nave conformemente alle disposizioni in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e date delle ispezioni;
e) esiti delle ispezioni svolte dagli Stati di approdo;
f) informazioni sui sinistri marittimi;
g) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera nazionale negli ultimi dodici mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164#art-5