Art. 94 · Effetti delle informazioni del prefetto
Libro IITitolo VCapo IV

Art. 94

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Effetti delle informazioni del prefetto

In vigore dal 28 dic 2012
1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all', comma 4 ed all', comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all', commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, nè autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all', comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell' o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all', comma 4, ed all', comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all', commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. I soggetti di cui all', commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-94