Libro I›Titolo V›Capo I
Art. 68
79 / 139Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
In vigore dal 13 ott 2011
1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell', chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'.
2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell' possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all', commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 1 e 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-68