Art. 66 · Principi generali
Libro ITitolo VCapo I

Art. 66

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Principi generali

In vigore dal 13 ott 2011
1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati. 2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-66