Libro I›Titolo I›Capo II›Sez. III
Art. 13
13 / 139Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
In vigore dal 13 ott 2011
Rapporti della sorveglianza speciale con le misure
di sicurezza e la libertà vigilata
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-13