Art. 13 · Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
Libro ITitolo ICapo IISez. III

Art. 13

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Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

In vigore dal 13 ott 2011
Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata 1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-13