Art. 16 · Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali
Capo III

Art. 16

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Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali

In vigore dal 5 ott 2011
Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali; b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali; c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall', comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009; e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Maroni, Ministro dell'interno Fazio, Ministro della salute Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149#art-16