Art. 15 · Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali
Capo III

Art. 15

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Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali

In vigore dal 5 ott 2011
Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali 1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell' della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149#art-15