Capo II
Art. 12
13 / 17Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale
In vigore dal 5 ott 2011
Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto
dell'evasione fiscale
1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:
a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149#art-12