Art. 35 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo V

Art. 35

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150#art-35