Art. 12 · Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
Capo II

Art. 12

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Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

In vigore dal 6 ott 2011
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall' della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150#art-12